Come funziona?
Il Fondo di Garanzia copre fino ad un massimo dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria e fino ad un importo massimo garantito per beneficiario di 2,5 milioni di euro (limite che fa riferimento all’importo garantito, mentre per il finanziamento non è previsto un tetto massimo - utilizzabile per una o più operazione, fino al raggiungimento del tetto stabilito), senza entrare nel merito della natura dell’operazione, che deve essere solamente riferita all’attività di impresa (finanziamento di investimenti, di capitale circolante, di liquidità, leasing, mini bond, ecc.), si tenga per però presente in base alle finalità del finanziamento dipende la % di copertura.
Il Fondo può intervenire sia garantendo direttamente l’operazione finanziaria (Garanzia Diretta), sia controgarantendo/riassicurando un soggetto garante (confidi o altro intermediario finanziario) che garantisce l’operazione in prima istanza (Controgaranzia/Riassicurazione). Ovviamente tale garanzia ha un costo, che però è molto più vantaggioso rispetto a una garanzia acquisita sul mercato e dipende dalla dimensione dell’impresa, e dalla tipologia, infatti sono escluse dal versare la commissione una tantum:
- le operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A., le operazioni riferite a start-up innovative o incubatori certificati o PMI innovative e per le operazioni di microcredito;
- soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno;
- imprese femminili;
- piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria;
- micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete;
- imprese sociali;
- imprese di autotrasporto.
Sottolineiamo, anche, che nel caso di richieste relative ad operazioni “Nuova Sabatini” e ad operazioni finanziarie concesse a favore delle imprese femminili, delle start-up innovative e incubatori certificati è riconosciuta la priorità nell’istruttoria e nella delibera del Consiglio di gestione.
Quali soggetti possono beneficiarne?
Sono definite:
a) “Medie imprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
b) “Piccole imprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
c) “Microimprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
I soggetti devono essere ritenuti in grado di rimborsare il prestito, pertanto devono essere considerati sani dal punto di vista economico e finanziario. Per permettere una valutazione imparziale ed oggettiva è stato messo a disposizione dei privati il portale rating (https://www.fondidigaranzia.it/servizi-online-per-le-imprese/portale-rating-per-le-imprese/), che permette di valutare anticipatamente l’ammissibilità al Fondo e anche la % di copertura della garanzia.
Le uniche imprese escluse sono quelle appartenenti al settore dell’industria automobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera, della siderurgia e delle attività finanziarie.
Nel settore dei trasporti sono ammissibili solo le imprese che effettuano trasporto merci su strada. Le imprese agricole possono utilizzare soltanto la controgaranzia rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.
Conclusioni
È importante sottolineare come il Fondo di Garanzia per le PMI sia stato apprezzato sia dalle aziende, che lo utilizzano perché consente loro un accesso al credito più agevole, e sia dalle banche che possono contare su una garanzia statale per il risarcimento anche in caso di dissesto dell’impresa finanziata.